Condizioni Generali

Condizioni di fornitura e di vendita della Floragard Vertriebs-GmbH, 26135 Oldenburg, Germania

1. Le condizioni elencate trovano applicazione per tutte le vendite e forniture della Floragard Vertriebs-GmbH (Floragard). Condizioni contrattuali e di compravendita del compratore che sono contrarie o comunque divergono dalle nostre condizioni, si ritengono accolte solo a condizione che la Floragard ne aderisce esplicitamente e per iscritto.

Salvo diversa previsione delle condizioni qui elencate, trovano applicazione le Incoterms in vigore alla stipula dei singoli contratti sia in Germania che all’estero.

2. Offerte della Floragard non sono impegnative.

Accordi / intese prima della conclusione definitiva del contratto con punti di vendita, rappresentanti e agenti dalla Floragard, per diventare contenuto del contratto, necessitano della conferma scritta da parte della Floragard.

Se la stipula è stata effettuata a un prezzo fisso e si tratta di un contratto a prestazioni continuative o se in base ai termini di fornitura fissati, il periodo di esecuzione si protrae per oltre 4 mesi, ci riserviamo il diritto di adeguare dopo il quarto mese il prezzo, se per la merce da fornire si verificano variazioni dei nostri costi. Al compratore, se non è d’accordo con i nuovi prezzi, è concesso un diritto straordinario di disdetta del contratto.

3. Eccetto il ritiro della merce da parte del compratore, i prezzi per il trasporto ferroviario delle merci si intendono porto franco alla stazione accordata, per le forniture con camion le consegne si intendono porto franco a domicilio del compratore e per il trasporto merce via nave si intendono porto franco al porto di destinazione accordato. Gli originali dei documenti di trasporto sono da inviare da parte del compratore a Floragard,ove questa lo richiedesse.

Al ritiro il pericolo di perimento della merce passa al com-pratore, appena questa è stata conseg- nata alla persona che esegue il trasporto.

4. Per il calcolo vengono applicati i listini prezzo validi al giorno dell’entrata dell’ordine. Spese addi- zionali imprevedibili che la Floragard deve sostenere per esempio a causa di agenti atmosferici o provvedimenti legali (p.es. punto verde, tasse stradali, imposte) vengono compensate dal compra- tore separatamente.

I prezzi si intendono netto in Euro per unità. Ai predetti prezzi netto viene aggiunta l’IVA in vigore e valida al giorno dell’esecuzione o fornitura. I bancali necessari per il trasporto della merce vengono fatturati al prezzo corrente di mercato più l’IVA in vigore. Il relativo calcolo avviene insieme all’emissione della fattura per la rispettiva fornitura. Nei paesi che hanno aderito al sis- tema di scambio Europool, viene meno il relativo addebito, a condizione che i bancali vengono immediatamente scambiati quando la merce viene scaricata.

Il pedaggio viene addebitato separatamente ed è da pagare dal compratore in aggiunta al listino prezzi.

5. Le spese per il carico destinato all’estero come dazi, tasse ed altre imposte così come costi per lo sdoganamento, l’accettazione alle frontiere, nel paese di transito o nel paese di destinazione vengono sostenute dalla Floragard solo previa preventiva esplicita conferma per iscritto.

6. L’aumento delle tariffe di trasporto tra la stipula del contratto e la fornitura è a carico del comp- ratore, così come modifiche legislative / amministrative di diritti, costi, tasse e imposte.

7. Poiché la fabbricazione dei nostri prodotti dipende dalle condizioni meteorologiche, la fornitura avviene, se non sono stati concordati termini di consegna o date fissi, solo all’incirca ai termini di consegna indicati e nei limiti delle rispettive possibilità di fornitura.

La mora del compratore nell’accettare la merce o la violazione colpevole del suo obbligo di collaborazione, legittima la Floragard a chiedere il risarcimento per il danno causato e/o gli even- tuali aumenti delle spese. Riservato il diritto di formulare ulteriori pretese. Quando le predette condizioni sussistono, il pericolo di un perimento fortuito o un peggioramento, anche acciden- tale della merce, passa al committente, dal momento che questo è in mora nell’accettazione o collaborazione.

8. La Floragard fornisce la merce in commercio che è adatta all’uso comune. La fornitura avviene a (confezione-) unità ossia volume ai sensi del DIN EN 12 580.

La struttura della torba (torbiere alte) e di altre materie prime organiche per torbe e prodotti di torba possono essere soggette a variazioni naturali. Anche il peso delle torbe e dei prodotti di torba oscillano in quanto condizionati dalla struttura e dall’umidità. Divergenze della merce rispetto ai campioni o forniture effettuate in passato non valgono come vizio della cosa, tranne che le divergenze sono intollerabili per il compratore.

9. Per quanto concerne l’obbligo di controllo e denuncia, trova applicazione il § 377 Cod. Comm. ted. se l’acquirente è un imprenditore commerciale ai sensi del Cod. Comm., a condizione che la denuncia dei vizi avvenga per iscritto e che per il calcolo del termine di denuncia non vengano prese in considerazione le condizioni particolari dell’acquirente e la sua responsabilità. I vizi palesi, soprattutto quelli riguardanti l’identità e quantità della merce, devono essere denunciati alla Floragard al più tardi 2 giorni dopo la consegna e i vizi riscontrabili solo nell’ambito del dovuto controllo immediato, al più tardi 8 giorni dopo la consegna. I vizi occulti devono essere denunciati immediatamente dopo la loro scoperta. Per il rispetto del termine è sufficiente l’invio puntuale della denuncia. I danni causati dal trasporto devono essere comunicati senza indugio alla Floragard, indipendentemente dai suddetti termini.

10. In caso di vizi, l’acquirente deve concedere alla Floragard la possibilità di fornire entro un termine adeguato la merce esente da vizi (adempimento successivo). La merce viziata deve essere restituita. Se l’adempimento successivo è fallito o un termine adeguato per l’adempimento successivo da fissarsi dall’acquirente è scaduto inutilmente oppure secondo le norme di legge non è indispensabile, l’acquirente può ridurre il prezzo d’acquisto o (in caso di vizi non irrilevanti), recedere dal contratto d’acquisto.

11. I substrati di coltura e gli ammendanti sono prodotti naturali le cui caratteristiche (p.es. colore, struttura, composizione) possono perciò variare da fornitura a fornitura. Per evitare rischi di coltura che nascono in seguito a un handling e conservazione inappropriati a causa di processi di trasformazione microbici e chimici nei prodotti, i nostri articoli devono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono destinati. I prodotti forniti sciolti o imballati dovrebbero essere conservati in magazzini coperti asciutti e freschi con pavimento cementato o lastricato, protetti dal sole e dalle precipitazioni atmosferiche e da una contaminazione con sostanze estranee. Devono essere lavorati entro breve tempo, poiché uno stoccaggio prolungato può pregiudicarne la qualità. Soprattutto i substrati di coltura con concime a lento rilascio e quelli per la semina, il taleaggio e ripicchettaggio di piante da ortaggi e ornamentali, devono essere consumati entro pochi giorni.

I nostri substrati di coltura e ammendanti non sono sterili ma attivati microbicamente in modo naturale. I microrganismi possono essere autoctoni oppure colonizzare i substrati durante lo stoccaggio o la coltivazione delle piante secondo la stagione e le condizioni di coltura. La maggior parte dei prodotti contiene elevate percentuali di sostanze organiche ed è esposta inevitabilmente alla decomposizione microbica dovuta a funghi, batteri e altri organismi. Nei substrati di coltura e negli ammendanti può essere presente un numero esiguo di nematodi saprofiti. La concimazione dei substrati di coltura per la crescita delle piante stimola inoltre quella degli organismi saprofiti. L’esistenza di organismi saprofiti e la relativa conseguenza, come p.es. fenomeni di infestazioni da funghi, non rappresentano perciò un vizio del prodotto.

La colonizzazione da microrganismi ubiquitari e l’esistenza ubiquitaria di organismi saprofiti costituisce tuttavia un vizio del prodotto solo se al trapasso del rischio i prodotti sono contaminati in modo antropico con una numero innaturalmente e atipicamente elevato di organismi saprofiti o microrganismi.

12. Prescrizione

(1)In deroga al § 438 comma 1 n. 3 C.C. tedesco (C.C. ted.), il termine di prescrizione generale per diritti derivanti da vizi della cosa e giuridici è di 1 anno.

Ciò non vale per diritti:

a)da responsabilità per dolo.

b)per danni derivanti dalla lesione della vita, del corpo o della salute riconducibili a una violazione colposa di un obbligo da parte dell’utente o una violazione intenzionale oppure colposa di un obbligo da parte di un rappresentante legale o di un ausiliario dell’utente oppure per altri danni riconducibili a una violazione gravemente colposa di un obbligo da parte del rappresentante legale o degli ausiliari dell’utente.

c)se il venditore ha taciuto dolosamente il vizio.

(2)Per i diritti derivanti da altre violazioni degli obblighi contrattuali in seguito ad atti illeciti e in caso di regresso interno ai sensi della legge ted. sulla responsabilità da prodotto (§ 5 pag. 2 ProdHaftG), in deroga al § 195 C.C. ted. il termine di prescrizione regolare è di 1 anno. Questo non vale per i casi indicati nel comma 1 lettera a) e b).

(3)Le regolamentazioni conf. comma 1 e 2 non incidono sui diritti del danneggiato ai sensi della legge ted. sulla responsabilità da prodotto e quelli dell’imprenditore nel regresso del fornitore.

(4)L’inizio e la fine dei termini di prescrizione si conformano alle disposizioni di legge.


13. Responsabilità

Rispondiamo del risarcimento dei danni – non importa per quale motivo giuridico – solo in caso di dolo e colpa grave. In caso di colpa lieve siamo tenuti al risarcimento dei danni solo:

a)per danni derivanti dalla lesione della vita, del corpo o della salute.

b)per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale fondamentale (cosiddetto obbligo cardinale: obbligo il cui adempimento consente sostanzialmente l’esecuzione regolare del contratto e della cui osservanza il contraente si fida e può fidarsi); in questo caso la nostra responsabilità è tuttavia limitata al risarcimento del danno tipico prevedibile.

c)per diritti derivanti da vizi, se abbiamo taciuto dolosamente un vizio o assunto una garanzia per la qualità della merce. Il riferimento a norme nell’ambito dei rapporti commerciali non include una garanzia di qualità ai sensi del § 443 C.C. ted.

d)per diritti dell’acquirente come danneggiato ai sensi della legge sulla responsabilità da prodotto. Con questo non è stabilito che la legge sulla responsabilità da prodotto sia applicabile tra i contraenti .

14. All’accettazione di cambiali, il compratore deve sostenere le spese relative. Assegni e cambiali vengono accettate salvo buon fine.

Questa disposizione vale anche se al compratore è stato concesso lo sconto di cambiali o un credito d’accettazione per il pagamento.

Anche senza i presupposti del § 321 C.C. ted. la Floragard può chiedere in ogni tempo una garanzia.

15. Gli importi delle fatture sono esigibili e pagabili entro 10 giorni dal ricevimento della fattura e fornitura, senza particolare ingiunzione. Se alla scadenza l’acquirente non paga, cade in mora con il pagamento – anche senza la necessità di un sollecito in considerazione dell’avvenuta fornitura da parte della Floragard.

Nell’ambito di un mandato per addebito diretto SEPA, la Floragard invia il preavviso (pre-notification) almeno 5 giorni di calendario prima del giorno di scadenza dell’addebito (due date).

Luogo di adempimento per i pagamenti è la sede della Floragard.

Se alla scadenza l’acquirente non paga o non paga per intero, in seguito a questa violazione dell’obbligo la Floragard può, oltre a esercitare il diritto di recesso ai sensi del § 323 C.C. ted., anche in riferimento ad altri – ulteriori – obblighi di fornitura, sollevare l’eccezione di insicurezza (§ 321 C.C. ted.) nonché dichiarare come immediatamente esigibili i crediti in sospeso che vanta nei confronti dell’acquirente.

L’acquirente può compensare solo con crediti incontestati e passati in giudicato oppure, in virtù di tali crediti, esercitare diritti di ritenzione, che sono inoltre leciti solo se si basano sul medesimo rapporto contrattuale.

16. Sulla merce che il compratore acquista nell’ambito della sua attività commerciale dalla Floragard, la Floragard si riserva il diritto di proprietà, sino a quando sono stati pagati tutti i crediti dal compratore e nascenti dal rapporto d’affari, compresi i crediti che matureranno in futuro, nascenti da contratti stipulati contemporaneamente o anche di seguito. Questo vale anche quando singoli o tutti i crediti di Floragard vengono inseriti in una fattura corrente ed è tratto il saldo e questo è stato ricono-sciuto.

In caso di ritardo nel pagamento (relativo a crediti di prezzo d’acquisto o cambiali scadute) o di altra violazione degli obblighi da parte del compratore, dopo la sollecitazione / monitoria al paga- mento senza esito positivo, Floragard è autorizzata a ritirare la merce e il compratore è obbligato alla restituzione, salvo il maggiore danno.

L’atto di ritiro della merce fornita da parte della Floragard rappresenta un recesso dal contratto solo qualora questo viene dichiarato esplicitamente dalla Floragard.

Il compratore è autorizzato a rivendere la merce nell’ordinario andamento degli affari, alla con- dizione che i crediti nascenti dalla rivendita passano nel seguente modo alla Floragard: il comp- ratore cede già da subito tutti i crediti con i relativi diritti accessori nascenti dalla rivendita o per altro motivo giuridico nei confronti dell’acquirente o terzo, e indipendentemente dal fatto che la merce parafernale viene rivenduta senza o dopo la lavorazione. Il compratore è autorizzato alla riscossione di tali crediti per conto della Floragard anche dopo la cessione. L’autorizzazione della Floragard, a comunicare la cessione e/o di riscuotere direttamente il credito, rimane ferma, tuttavia Floragard si impegna a non riscuotere il credito, fino a quando il compratore adempie regolarmente al suo obbligo di pagamento.

Floragard può pretendere che il compratore le rende noto i crediti ceduti e i relativi debitori, e che le vengano comunicati i dati necessari per la riscossione, consegnata la relativa documentazione e comunicata al debitore l’avvenuta cessione. Se la merce viene rivenduta insieme a merce che non appartiene alla Floragard, allora la cessione è efficace sino all’ammontare del prezzo pattuito tra la Floragard e il compratore ceduto.

L’elaborazione/lavorazione dei beni in riserva di proprietà così come la mescolazione avvengono per la Floragard come produttore ai sensi del § 950 C.C. ted. senza che la stessa può essere obbligata. Alla merce elaborata si trasferisce la riserva di proprietà ai sensi di queste condizioni. Se il bene viene elaborato o inseparabilmente mescolato con beni che non appartengono alla Floragard, allora la Floragard acquista la comproprietà della cosa nuova in proporzione al valore fatturato del bene fornito con riserva di proprietà rapportato al valore fatturato dell’altra merce utilizzata al tempo dell’elaborazione o commistione.

Il diritto di comproprietà così sorto costituisce l’oggetto della riserva di proprietà ai sensi delle presenti condizioni.

La Floragard si impegna a rinunciare alle garanzie che le competono quando il loro valore eccede i crediti da assicurare e non ancora pagati di oltre il 20 %.

Il compratore è autorizzato o legittimato alla rivendita o utilizzo della merce alla condizione che i crediti ai sensi dei commi precedenti passano effettivamente alla Floragard.

Il compratore può vendere o utilizzare i beni vincolati dalla riserva di proprietà nell’usuale ed ordinario andamento degli affari, ma non è autorizzato in particolare a darli in pegno o a cederli in garanzia.

Il compratore è obbligato ad informare immediatamente Floragard, consegnandole la documen- tazione necessaria per proporre opposizione (in particolare verbali di pignoramento o asseg- nazione di beni e simili) qualora i beni oggetto della riserva di proprietà siano oggetto di atti esecutivi o altri da parte di terzi. Contemporaneamente il compratore è tenuto ad aggiungere all’informazione un’asseverazione giurata sull’identità degli oggetti pignorati. Con sospensione dei pagamenti, istanza o apertura del fallimento si estingue il diritto di rivendita e all’utilizzo dei beni oggetto di riserva di proprietà e il permesso di riscossione dei crediti ceduti; con protesto dell’assegno o della cambiale si estingue ugualmente il permesso di riscossione.

Con pagamento di tutti i crediti della Floragard nati dai rapporti d’affari, la proprietà dei beni oggetto di riserva di proprietà e dei crediti ceduti passa al compratore.

17. Circostanze che rendono la produzione o fornitura della merce ordinata impossibile o ostacoli nella produzione o fornitura che sono superabili solo con sforzi sovraumani come la forza maggiore, pandemie/epidemie, guerra, tumulto, sciopero, serrata, provvedimenti d’autorità o legislativi non imputabili a Floragard, rottura di macchina e altri inconvenienti di funzionamento dell’attività, anche quando condizionati dagli agenti atmosferici o dal traffico e tanto se colpiscono Flo-ragard quanto anche gli stabilimenti di fornitura ed altri fornitori esonerano Floragard per la durata dell’impedimento o delle conseguenze dello stesso dagli obblighi di fornitura, senza che per la Floragard sussiste peraltro un obbligo di adempimento successivo o risarcimento del danno.

In questi casi, se la fornitura non è stata eseguita 2 mesi dopo la stipula del contratto o la richiesta di spedizione, ne parzialmente o per intero, sia il compratore che la Floragard hanno il diritto di re- cesso da quella parte del contratto che riguarda precisamente la merce colpita dall’impedimento o dall’inconveniente, senza che può esser chiesto il risarcimento dei danni. La relativa dichiarazi- one deve pervenire all’altro contraente entro due settimane.

18. Per le presenti condizioni generali e tutti i rapporti giuridici tra la Floragard e il compratore vale il diritto della Repubblica Federale di Germania. La convenzione UNCITRAL non trova applicazione.

In caso di discordanza di interpretazione tra le presenti condizioni generali e la versione originale in lingua tedesca, prevale quest’ultima.

19. Se una disposizione delle presenti condizioni dovesse essere o diventare inefficace, questo non vale ad intaccare la validità delle disposizioni residue.

Foro esclusivo per tutte le controversie nascenti direttamente o indirettamente dal presente rap- porto contrattuale è la sede della Floragard ad Oldenburg.

aggiornato il 01.11.2021

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